TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università

      Identico.


Pag. 34
e della ricerca per l'anno finanziario 2008 in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
      2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2008, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.